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Lo statuto
STATUTO della ASSOCIAZIONE REMO GAIBAZZI

ART. 1: DENOMINAZIONE
L' "Associazione Remo Gaibazzi" è costituita con atto di costituzione redatto per scrittura privata in data 22 giugno 2001, di cui il presente statuto è parte integrante.


ART. 2: FINALITA'
L'Associazione è senza fini di lucro e ha come scopo la promozione della cultura e dell'arte. In particolare:
- lo studio, l'approfondimento, la conoscenza e la diffusione dell'opera del maestro Remo Gaibazzi considerata nella sua totalità di espressione ;
- la redazione e l'aggiornamento dell'Archivio generale dell'opera del Maestro e della bibliografia che lo riguarda;
- l'allestimento, presso istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero, di mostre personali e collettive delle opere del Maestro, in occasione delle quali i partecipanti alla Fondazione sono tenuti a prestare le opere di loro proprietà;
- la pubblicazione di materiali informativi di qualsiasi genere volti a valorizzare e a migliorare la conoscenza dell'opera dell'artista, ivi espressamente compresi: volumi, cataloghi, filmati, cassette, opere multimediali, siti web e qualsiasi altro strumento informatico;
- la raccolta e la sistemazione del materiale di esegesi (cataloghi delle mostre, recensioni, scritti, volumi e quant'altro) comunque riferibili alla produzione artistica del Maestro;
- la promozione e partecipazione, in sede nazionale ed internazionale, a convegni, incontri e attività di studio aventi ad oggetto principale (o, comunque, anche indirettamente riguardanti) l'opera dell'Artista e la sua valutazione nella storia dell'arte.
Eventualmente, l'Associazione potrà rilasciare riconoscimenti di autenticità di opere del Maestro, se e quando verrà costituito il Comitato Tecnico a ciò competente.
Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione potrà utilizzare le rendite del suo patrimonio e porre in essere attività commerciali, coerenti con le finalità istituzionali, in via strettamente strumentale ed accessoria.


ART. 3: SEDE
L'Associazione ha sede in Parma, borgo Scacchini n.3/A.


ART. 4: PATRIMONIO
Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dagli apporti in denaro effettuati dai fondatori così come indicato nell'atto di costituzione dell'Associazione.
Oltre che dalle quote sociali, il patrimonio può essere aumentato da:
I. proventi di ricerche, divulgazione e stampa del materiale dell'archivio esistente;
II. proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, dalla pubblicazione di cataloghi ed opere editoriali curate dall'Associazione o effettuate sotto l'egida di questa;
III. oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni di quanti intendono contribuire al potenziamento dell'Associazione;
IV. rimborsi risultanti da convenzioni, rendite dei beni mobili o immobili pervenuti in qualsiasi modo all'Associazione;
V. contributi di coloro che richiedano il riconoscimento e l'attestazione di autenticità di opere attribuite al Maestro e l'inserimento nell'Archivio Generale
VI. entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentalmente intraprese.
Al fine di facilitare l'eventuale vendita di opere del Maestro, in vista del conferimento nel fondo del ricavato, il signor Giorgio Mazzocchi ha dichiarato la propria disponibilità a fornire opportuni spazi per l'allestimento di mostre.


ART.5: SOCI
L'ammissione di nuovi soci è subordinata alla presentazione di almeno due soci.
Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissione, e che verseranno, all'atto dell'ammissione stessa, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione. Gli iscritti saranno tenuti a versare una quota annuale di partecipazione pari a lire 50.000. Tale importo potrà essere rideterminato anno per anno dal Consiglio di amministrazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 marzo di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere agevolazioni sui prezzi praticati al pubblico in occasione delle iniziative di volta in volta intraprese.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, mentre l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 6: ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
- l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- il PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE;
- il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
- l'eventuale COMITATO TECNICO nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- l'eventuale COMITATO dei GARANTI nominato dal Consiglio di Amministrazione.


ART.7: ASSEMBLEA DEI SOCI E SUO FUNZIONAMENTO
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno entro il 30 novembre ed entro il 31 maggio mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche via fax o tramite posta elettronica, diretta a ciascun socio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ogni volta che intervenga domanda motivata formata da almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 codice civile.


ART. 8: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che può variare da 3 a 9, che restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un numero illimitato di volte.
I primi componenti il Consiglio sono nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione. I successivi sono eletti dall'assemblea dei soci.
Qualora uno o più dei Consiglieri venga a cessare dalla carica la nomina in sua sostituzione verrà effettuata da parte degli altri componenti rimasti a maggioranza semplice.
Qualora vengano meno tutti i Consiglieri la nomina del nuovo Consiglio spetterà all'Assemblea o, qualora tutti i soci siano impossibilitati, all'Assessore alla Cultura del Comune di Parma.
Oltre che per il decorso del termine, la cessazione dalla carica potrà avvenire per le seguenti cause:
- incapacità, interdizione o inabilitazione sopravvenute;
- condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.


ART. 9: CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e, comunque, straordinariamente ogni volta che il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte della maggioranza dei suoi componenti o da due componenti del collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno dieci giorni prima della data fissata, anche via fax o tramite posta elettronica. In caso di urgenza l'invito può essere fatto tramite telegramma o fax almeno due giorni prima.
Le adunanze sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.
La votazione avviene con voto palese e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.


ART. 10: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso quello di amministrare il patrimonio, assumere eventuale personale, gestire le entrate di ogni genere, ripartire le risorse tra le diverse attività in conformità agli scopi stabiliti dal presente Statuto.
Esso determina come realizzare questi scopi ed in particolare:
- elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- delinea un piano annuale o pluriennale di attività dell'Associazione;
- istituisce eventuali premi e borse di studio nel campo delle arti figurative;
- ha la facoltà di dar vita al Comitato dei Garanti nominandone i componenti;
- ha la facoltà di dar vita al Comitato Tecnico nominandone i componenti;
- provvede all'organizzazione interna, approvando, qualora lo ritenga necessario, un regolamento che fissi le regole della stessa;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
Delibera, inoltre su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il Consiglio può delegare tutte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, esclusa l'approvazione dei bilanci.


ART. 11: PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal e nell'ambito del Consiglio ogni tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede, propone le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessaria, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente. La firma sul verbale del Vicepresidente funge da attestazione dell'impedimento del Presidente.



ART. 12: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio, da scegliersi tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti.
Il Collegio designa, nel suo ambito, il Presidente.
Non possono essere eletti alla carica di revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- coloro che sono legati all'ente da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- l'incapace, l'interdetto e l'inabilitato;
- che abbia subito condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
E' altresì motivo di decadenza dalla carica l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.
I componenti del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.
In caso di decadenza o di cessazione dalla carica di uno o entrambi i suoi membri alla sostituzione deve provvedere il Consiglio.
Al Collegio dei Revisori dei Conti deve essere sottoposto il bilancio, sia preventivo, sia consuntivo, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per l'approvazione dello stesso.
Il parere del Collegio, obbligatorio ma non vincolante, dovrà essere formalizzato in una relazione scritta.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
A tal fine i revisori potranno in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.


ART. 13: COMITATO DEI GARANTI
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato dei Garanti composto da uno a più membri fino ad un massimo di cinque.
I suoi componenti verranno prescelti tra personalità prestigiose nel settore della cultura, al fine di conferire autorevolezza ai programmi deliberati per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Il Comitato dei Garanti vigilerà sulla conformità delle iniziative alle finalità dell'Associazione e sull'effettivo valore culturale e scientifico delle attività poste in essere.
In caso di giudizio negativo il Comitato segnalerà per iscritto la propria opinione ai membri del Consiglio indicandone le ragioni.
I membri resteranno in carica fino alle loro dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.
La revoca potrà avvenire ad nutum, mediante comunicazione scritta all'interessato, senza obbligo di specificazione dei motivi.

ART. 14: COMITATO TECNICO
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico composto al massimo da cinque membri scelti tra persone che abbiano una profonda conoscenza dell'opera del Maestro Remo Gaibazzi.
Al Comitato Tecnico è conferito l'incarico di esprimere il parere circa l'inserimento di opere originali dell'artista nell'Archivio generale, nonché circa l'autenticità delle opere sottoposte al suo esame.
I membri resteranno in carica fino alle loro dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.
La revoca potrà avvenire ad nutum, mediante comunicazione scritta all'interessato, senza obbligo di specificazione dei motivi.


ART. 15: VERBALI
I verbali del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario.


ART. 16: SEGRETARIO
L'Associazione ha un segretario che può essere estraneo al Consiglio di Amministrazione e la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Al Segretario è attribuita la funzione di attendere alla contabilità, alla corrispondenza, alla tenuta dei libri contabili e dei verbali, ai rapporti con il pubblico, ai pagamenti alle riscossioni e a quanto altro è richiesto per il buono e sollecito andamento dei lavori dell'Associazione, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti e del Comitato Tecnico.
In rapporto alle disponibilità economiche può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione un compenso per il Segretario che tenga conto dell'impegno di lavoro richiesto.

ART. 17: COMPENSI
Tutte le cariche di cui sopra, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 15 per il Segretario, sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART. 18: BILANCI
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 di dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione redatta dai Revisori dei Conti.

ART. 19: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
L'Associazione non ha scopo di lucro, avendo fini essenzialmente culturali.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.
Eccezionalmente possono essere deliberati compensi per particolari prestazioni.

ART. 20: SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In qualsiasi caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi fini analoghi.

ART. 21: NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non disposto in questo statuto si fa rinvio a quanto previsto per le Associazioni dal Codice Civile.

Parma, 22 giugno 2001